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interessi legali di morastresses
account. неустойка за неисполнение обязательств по договору (Il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha introdotto una disciplina punitiva per chi ritarda nei pagamenti, stabilendo da un lato che, salvo diverso accordo, il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali sia di 30 giorni e dall'altro che, in caso di ritardato pagamento, l'interasse da pagare sia molto più elevato del saggio di interesse legale e sia, in qualche modo, satisfativo per il creditore e, di riflesso, punitivo per il debitore inadempiente. L'art. 2 del D. Lgs. 231/02 cosi come modificato nel 2012 definisce alla lettera d) dell'art. 2 comma 1, gli "interessi moratori" come interessi legali di mora ovvero (da intendersi come "oppure") interessi ad un tasso concordato tra imprese. Gli interessi moratori, cioè conseguenti del mancato o ritardato pagamento possono essere di due tipi: a) legali di mora; b) concordati (naturalmente prima del mancato pagamento) dalle imprese in fase contrattuale. Gli interassi legali di mora sono poi definiti (dalla successiva lettera e) del comma 1 art. 2) come gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso predeterminato. Tale terminologia accoglie in parte le critiche provenienti dall'impostazione codicistica per una fin troppo semplicistica definizione di un interesse di mora che esuli dal necessario legame con un atto di messa in mora proveniente da parte creditoria. Secondo il comma 1 dell'art. 3 "gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento". Ciò che un tempo (prima della nolla del 2012) era definito come "interesse di mora" è ora definito "interesse legale di mora"; "legale" perché discende dalla legge, senza che vi sia necessità di messa in mora da parte del creditore, ma pur sempre di "mora" quanto scaturente da un inadempimento. Ecco il motivo del doppio termine: "legale" e "moratorio".  massimo67)