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istituto m; istituzione di formazione superiore (1. Il presente Accordo regola il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, rilasciati dalle Universita', Istituti universitari, Politecnici e Scuole Artistiche e Musicali Superiori legalmente riconosciuti della Repubblica italiana (di seguito denominati "Universita' ed Istituti di livello universitario"), e dei titoli di studio redatti in conformita' al modello statale rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore della Federazione Russa (di seguito denominate "Istituzioni di formazione superiore") di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, ai fini del proseguimento degli studi nelle Universita' ed Istituti di livello universitario e nelle Istituzioni di formazione superiore dei due Paesi, nonche' l'uso dei suddetti titoli nel territorio degli Stati delle Parti. massimo67); scuola superiore universitaria (massimo67); istituzione di istruzione superiore (massimo67); istituzione di istruzione terziaria (istituto istruzione terziaria massimo67) |